Proseguiamo nella disamina della Delibera di Giunta Regionale n 501/2023 di approvazione del disciplinare per l’esercizio dell’attività oleoturistica nella Regione Campania. In questo articolo sarà evidenziata la normativa in materia di competenze e formazione del personale che a vario titolo svolge attività oleoturistica, al fine di garantire che detta attività si svolga in modo efficace e rispetti i requisiti e le finalità ad essa assegnati. La formazione riveste in tale contesto un ruolo importante sia sotto il profilo della conoscenza del settore olivicolo dal punto di vista tecnico e normativo, sia sotto il profilo più generale della conoscenza del territorio nel quale in concreto si svolge l’attività di oleoturismo. A tal fine la Delibera al paragrafo 7 individua due tipi di formazione per gli addetti: la formazione per lo svolgimento di attività informative e formative ( paragrafi 7.1 e 7.2) e la formazione per lo svolgimento di degustazione e commercializzazione ( paragrafi 7.3 e 7.4). Per entrambe sono previsti nei rispettivi paragrafi sia i requisiti che deve avere il personale addetto con riferimento a titoli posseduti ,sia il contenuto dell’attività formativa, che si differenzia a seconda del settore a cui il personale sarà assegnato. Il paragrafo 11 della Delibera prevede l’aggiornamento professionale  che deve avere carattere di periodicità( ogni 3 anni) e la disciplina dei crediti formativi dei partecipanti ai corsi. Inoltre  la Regione Campania si impegna, anche in collaborazione con altri enti , a promuovere la formazione allo scopo di garantire il rispetto dei requisiti previsti per tale settore di attività.

Di seguito si riporta la normativa.

Paragrafo 7. Competenze e formazione per le imprese e per gli addetti

In conformità alle disposizioni ministeriali pertinenti, il personale impegnato nelle attività oleoturistiche deve essere adeguatamente formato, con particolare attenzione alle caratteristiche del territorio, sia per quanto riguarda le attività di informazione che quelle legate alla degustazione. Tali competenze, specifiche per le diverse attività, devono essere possedute dal proprietario dell’azienda o dai membri della famiglia coadiuvante, dai dipendenti e dai collaboratori esterni dell’azienda. 

7.1. Competenze e formazione per lo svolgimento di attività informative e formative

Per quanto concerne le competenze e la formazione sulle produzioni olivicole del territorio e sulla conoscenza dell’olio necessarie per lo svolgimento di attività di informazione e formazione di cui al paragrafo 5, si ritiene che il presupposto sia soddisfatto se il personale addetto possiede almeno uno dei seguenti requisiti: 

  1. Diploma o laurea in ambito agrario; 
  2. Qualifica di imprenditore agricolo professionale (Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99); 
  3. Attestato di frequenza di un percorso formativo finalizzato al raggiungimento dei requisiti professionali richiesti per la qualifica di imprenditore agricolo professionale, come stabilito dalla normativa regionale;
  4. Essere titolare di un’attività agricola nel settore dell’olivicoltura o di un’attività agrituristica;
  5. Attestato di operatore agrituristico;
  6. Attestato di operatore di fattoria didattica;
  7. Iscrizione all’Elenco dei tecnici assaggiatori di olio extravergine della Regione Campania;
  8. Attestato di frequenza di un corso di formazione riguardante l’attività olivicola, organizzato da associazioni di categoria, ordini professionali, agenzie di formazione o altre entità autorizzate, con una durata minima di 10 ore di formazione teorica/pratica.

7.2. Percorso formativo specifico per lo svolgimento di attività informative e formative

I corsi di formazione, realizzati da organismi accreditati, devono avere una durata di almeno dieci ore con una frequenza minima obbligatoria del 75% e verifica finale, al superamento della quale viene rilasciato un attestato di partecipazione con verifica dell’apprendimento.

I contenuti del percorso formativo dovranno riguardare i seguenti argomenti:

evoluzione del settore nel tempo, prospettive future, politiche di supporto volte a sostenere le imprese, modelli di business;  normative nazionali e regionali relative al settore, multifunzionalità delle aziende agricole, obblighi amministrativi, aspetti finanziari, fiscali e gestionali dell’attività, regolamentazione della SCIA, salute e sicurezza sul lavoro e prevenzione degli incidenti, normativa regionale sull’organizzazione turistica e agrituristica;  promozione territoriale e turistica, accoglienza dei visitatori, comunicazione, restauro di attrezzature e arredi tradizionali, patrimonio edilizio, caratteristiche storiche, paesaggistiche ed enogastronomiche del territorio, associazionismo, creazione di materiali informativi; – olivicoltura, oli e varietà campane (DOP, IGP); – itinerari didattici e visite guidate

7.3. Competenze e formazione per  attività di degustazione e commercializzazione

Possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. Diploma o laurea attinente all’enogastronomia;
  2. Qualifica di imprenditore agricolo professionale (Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99);
  3. Attestato di frequenza rilasciato a seguito di un percorso formativo per il conseguimento del requisito della capacità professionale necessario per la qualifica di imprenditore agricolo professionale secondo quanto stabilito dall’ordinamento regionale;
  4. Attestato di frequenza di un percorso formativo finalizzato al raggiungimento dei requisiti professionali richiesti per la qualifica di imprenditore agricolo professionale, come stabilito dalla normativa regionale;
  5. Essere titolare di attività agricola nel settore olivicolo o di attività agrituristica;
  6. Iscrizione all’Elenco dei tecnici assaggiatori di olio extravergine della Regione Campania;
  7. Titolo di formazione professionale o di istruzione scolastica attinenti alla somministrazione di alimenti e bevande (ad esempio: attestato di frequenza dello specifico corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande, qualifiche professionali regionali o diplomi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado o universitaria attinenti all’attività di preparazione e somministrazione di bevande e alimenti);
  8. Attestato di frequenza di un corso di formazione avente a oggetto l’attività olivicola organizzato dalle associazioni di categoria, ordini professionali, agenzie di formazione o altro soggetto abilitato della durata minima pari a dieci ore di formazione teorica/pratica, come dettagliato di seguito o avente contenuti formativi analoghi

7.4. Percorso formativo per lo svolgimento di degustazione e commercializzazione

I corsi di formazione devono avere una durata di almeno dieci ore con una frequenza minima obbligatoria del 75% e verifica finale, al superamento della quale viene rilasciato un attestato di partecipazione con verifica dell’apprendimento.

I contenuti del percorso formativo dovranno riguardare i seguenti argomenti: – L’olivicoltura campana, gli oli, le varietà campane, la rilevanza del settore; – Trasformazione delle olive; – Legislazione nazionale e classificazione degli oli (IGP/DOP); – Lettura dell’etichetta; – Degustazione dell’extravergine, tecniche, esame visivo e olfattivo; – Conoscenza dei prodotti agroalimentari regionali di qualità certificata, dei prodotti tradizionali, tipici e locali e loro abbinamento con i vini regionali; – Normative in materia di sicurezza alimentare

Par.11. Aggiornamento professionale

Gli operatori nel settore oleoturistico sono tenuti a partecipare, almeno ogni tre anni, a iniziative di formazione o aggiornamento relative alle seguenti materie: accoglienza; ospitalità; servizio; storia del territorio e conoscenza delle produzioni locali; marketing e valorizzazione dei prodotti campani; comunicazione; gestione aziendale; lingue straniere. I crediti formativi sono costituiti dalla frequenza a corsi o convegni in materie pertinenti all’attività oleoturistica con attestato di frequenza (2 crediti formativi per ogni ora di frequenza). Al fine del riconoscimento dei crediti formativi, il partecipante al corso o al convegno è tenuto a conservare per tre anni e presentare ai soggetti preposti alla vigilanza una copia del programma dell’evento, un certificato di partecipazione e, se applicabile, un attestato di superamento del corso con relativa valutazione finale.

La Regione, anche in collaborazione con le organizzazioni più rappresentative dei settori …olivicolo e agroalimentare e con enti pubblici o privati responsabili della formazione in materia, ha facoltà di incentivare l’istruzione e l’aggiornamento per le imprese e i lavoratori, allo scopo di garantire il rispetto dei requisiti e degli standard minimi previsti dal presente disciplinare e di favorire il miglioramento della qualità dei servizi offerti.

 

D’Am