Attualmente le Regioni che hanno posto in essere la normativa di applicazione prevista dal decreto Mipaaf 26 gennaio 2022 sono la Liguria con delibera di giunta n 59/2020; la Toscana con L.R. n 15/2022; l’Umbria con delibera di giunta n 759/2022; il Veneto con L.R. n 23/2022; il Lazio con L.R. n. 14 /2023; la Basilicata con delibera di giunta n. 877/2023; le Marche con L.R. n. 10/2023; la Sardegna con L.R. n. 13/2023. 

La Regione Campania con Delibera di Giunta n. 501 del 30 agosto 2023 ha approvato il disciplinare per l’esercizio dell’attività  oleoturistica e con Decreto Dirigenziale n. 802 del 29 .11.2023 ha  approvato la modulistica per l’avvio dell’attività oleoturistica, per la definizione delle caratteristiche della cartellonistica e per le modalità d’iscrizione negli elenchi regionali degli operatori oleoturistici, così di seguito definiti: 

  • Modulo B “Domanda e dichiarazione sostitutiva di certificazione per  l’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori oleoturistici”. 
  • Modulo C “Modello di segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) per l’esercizio dell’attività di  Oleoturismo; Allegati A ,B. 
  • Modulo D “Logo  Oleoturismo”; 
  • Modulo E “Dettaglio cartellonistica Oleoturismo”.

In questo articolo, e nei prossimi che pubblicheremo periodicamente, verrà descritta la normativa contenuta nella Delibera di Giunta Regionale  n. 501 del 30 agosto 2023 di approvazione del disciplinare per l’esercizio dell’attività  oleoturistica nella Regione Campania,

Di seguito esaminiamo come sono stati definiti normativamente i requisiti soggettivi e oggettivi dell’attività oleoturistica

Requisiti soggettivi per l’attività di oleoturismo  (paragrafo 2 della delibera)

I soggetti titolati a svolgere attività di oleoturismo sono:

 a-  l’imprenditore agricolo, in forma singola o associata, di cui all’articolo 2135 del Codice civile, che svolge attività di olivicoltura e produzione di olio extra-vergine di oliva, realizzando la trasformazione del prodotto in proprio o attraverso terzi;

 b- gli oleifici sociali cooperativi ed i loro consorzi ai quali i soci conferiscono i prodotti dei propri oliveti per la produzione, la lavorazione e la commercializzazione dell’olio extra-vergine di oliva;

 c- i consorzi di tutela delle denominazioni di origine (DO) e indicazione geografica protetta (IGP) dell’olio extra-vergine di oliva riconosciuti dal Ministero; 

d- imprese che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti olivicoli, acquisendo in via prevalente da terze parti la materia prima, proveniente dal territorio della Regione Campania.

L’attività oleoturistica, quando svolta dall’imprenditore agricolo, sia in forma singola che associata, è considerata un’attività agricola connessa ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile.

La medesima attività, quando realizzata «da imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti olivicoli che non siano imprese agricole, possono essere svolte solo previa stipula di una specifica convenzione con le aziende agricole che forniscono  le olive utilizzate per la produzione degli oli oggetto di oleoturismo. Lo schema di tale convenzione è stato approvato mediante decreto dirigenziale. Le imprese che svolgono esclusivamente attività di commercializzazione sia all’ingrosso che al dettaglio sono escluse» 

I soggetti di cui al par. 2 devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti: 

         Requisiti formativi e di competenza stabiliti ai paragrafi 7.1 e 7.2 del disciplinare ( temi trattati sul prossimo numero)

Requisiti morali come definiti nell’articolo 4, comma 6 del Decreto Legislativo 18 marzo 2001 n. 228 e successive modifiche, ovvero di non aver riportato, nell’espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella ditta/società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività

Requisiti previsti dall’articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia).

Requisiti oggettivi per l’attività di oleoturismo (Paragrafo 3  della delibera)

Oltre ai requisiti generali che comprendono le norme igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla legislazione vigente, gli operatori impegnati nell’oleoturismo devono rispettare i seguenti standard minimi di qualità:

 a- garantire un’apertura annuale o stagionale per almeno tre giorni alla settimana, inclusi i giorni festivi, prefestivi, e le domeniche;

 b- prevedere strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente attraverso sistemi informatici;

 c- esposizione di un cartello all’ingresso dell’azienda che fornisca informazioni dell’accoglienza oleoturistica, inclusi gli orari di apertura, il tipo di servizio offerto e le lingue parlate;

 d- sito web o pagina aziendale online; 

e- fornire indicazioni sui parcheggi presenti all’interno dell’azienda o nelle sue vicinanze;

f- rendere disponibile materiale informativo sull’azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno tre lingue, compreso l’italiano;

 g- esposizione e distribuzione di materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali, in particolare quelle con denominazione di origine nel settore, olivicolo e agroalimentare, nonché sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui si svolge l’attività oleoturistica;

 h- garantire la presenza di ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l’accoglienza e per le attività specifiche svolte dall’operatore oleoturistico;

 i- personale addetto con competenze adeguate e una formazione appropriata, con particolare riferimento alle caratteristiche del territorio, che sia compreso tra il titolare dell’azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell’azienda e i collaboratori esterni.

Definizione delle attività oleoturistiche (Paragrafo 4 della delibera)

Le seguenti attività, che possono essere svolte anche separatamente, sono considerate attività oleoturistiche e sono quindi soggette alle disposizioni del presente disciplinare:

 1- attività formative ed informative inerenti le produzioni olivicole del territorio e la conoscenza dell’olio extravergine, con particolare riferimento alle indicazioni geografiche (DOP, IGP), nel cui areale si svolge l’attività. Le attività comprendono le visite guidate agli oliveti dell’azienda, ai frantoi, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo e alla produzione dell’olio, della storia e della pratica dell’attività olivicola e della conoscenza e cultura dell’olio in generale, iniziative di carattere educativo e informativo, culturale e ricreativo organizzate all’interno dei frantoi e degli oliveti, compresa la dimostrazione della raccolta delle olive. 

2– attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni olivicole aziendali, olio extravergine, DOP, IGP anche in abbinamento ad alimenti. Gli alimenti impiegati sono prodotti agroalimentari freddi preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo. Non è consentita la somministrazione di preparazioni gastronomiche, poiché l’erogazione del servizio di ristorazione non è contemplata. Le aziende agricole che già conducono attività di degustazione, fattoria didattica o agriturismo e multifunzionalità e che desiderano intraprendere anche l’attività oleoturistica dovranno continuare ad osservare anche le disposizioni regionali relative a tale settore. Nel caso in cui gli operatori agrituristici e di fattoria didattica desiderino avviare l’attività di oleoturismo dovranno presentare una apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). 

  1. Attività formative e informative (Paragrafo 5 della delibera)

Le attività di formazione e informazione relative alle produzioni olivicole del territorio, nonché alla conoscenza dell’olio, devono essere realizzate direttamente nei luoghi di produzione, riservando particolare attenzione alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) relative all’area in cui si svolge l’attività. Le visite guidate e le iniziative a carattere didattico, culturale e ricreativo – che possono includere attività come  la dimostrazione della raccolta delle olive – devono essere svolte presso  gli oliveti  e i frantoi dell’azienda. 

 

2)  Attività di degustazione e commercializzazione (Paragrafo 6 della delibera)

Le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni olivicole aziendali possono essere svolte anche in abbinamento ad alimenti e devono rispettare i seguenti requisiti e standard minimi: 

degustazione dell’olio presso frantoi o locali dedicati con l’impiego di contenitori e strumenti idonei a non alterare le proprietà organolettiche del prodotto; 

attività di degustazione e commercializzazione svolta da personale dotato di competenze adeguate e formazione appropriata compreso tra il titolare dell’azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti e i collaboratori esterni;

l’abbinamento ai prodotti olivicoli aziendali deve avvenire attraverso la degustazione di prodotti agroalimentari freddi preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo ……, legati esclusivamente alle produzioni locali e tipiche della Campania, valorizzando la stagionalità e la provenienza territoriale, con particolare riguardo a:

1-prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), specialità tradizionale garantita (STG);

2- prodotti di montagna di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

3- prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dalla UE;

4- prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) della Regione Campania; 

5- prodotti ottenuti con metodo biologico ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e della normativa di applicazione

 L’operatore specializzato in oleoturismo fornisce informazioni agli utenti riguardo all’origine dei prodotti alimentari utilizzati.

 L’attività di somministrazione di alimenti deve essere secondaria rispetto all’attività principale delle imprese che si occupano di  olivicoltura. Dall’attività di degustazione sono in ogni caso escluse le attività che prefigurano un servizio di ristorazione.

D’Am